In nome di Dio Onnipotente, l'anno (omissis), il giorno dodici del mese d'aprile, io sottoscritto Giovanni dei furono Giuseppe e Teresa, d'anni ottantaquattro, sano della mente e fermo nel proponimento, considerando quanto sia precaria e caduca l'umana esistenza, dichiaro esser questa la mia ultima volontà, revocando qualunque testamento o disposizione da me fatta praeterito tempore (il testatore leggeva volentieri il Varrone e il Quintiliano, ma non era disposto a durar la fatica di scartabellare il vocabolario, per volgarizzare un testo scritto nel più bel latino; talvolta frammischiava al suo dire qualche citazione più o men dotta, più o men risaputa, non già per ostentare la propria mediocre dottrina, quanto per la compiacenza d'aver fregiato uno scritto che nessuno avrebbe letto giammai, fuorché il notaio, o gli eredi, o i legatari, i quali v'andavano a origliare o a intrufolarsi nello scrittoio). Dispongo che la somma di lire (omissis), da me depositata presso il Banco di Sconto, sia data a chiunque presenterà questa fede di deposito, allegata al testamento scritto di mio pugno. (Avrebbe dato, quanto prima, la fede di deposito alla serva che avea prestato servizio già da quarant'anni, quando viveva ancora la prima moglie, la quale la chiamava «il jolly di casa»). Del rimanente d'ogni mio avere, mobile ed immobile, presente e futuro, nomino ed istituisco erede universale il mio figliuolo Alberto. (Figliuolo del quale s'ignorava però la sorte, da che ruppe ogni relazione col padre, dopo un fiero alterco, quando questi passò a nuove nozze). Lascio e lego a mia moglie Maria Pia, oltre quanto le spetta per legge, l'usufrutto vitalizio della casa dominicale. (Questa Maria Pia era vedova, avea avuto un figliuolo dal primo marito, ed era entrata nelle grazie di Giovanni per effetto di certi suoi vezzi e svenevolezze, che sedussero l'uomo, sempre più abbandonato a se stesso e alle sue senili fisime, in preda a un'afflizione così costante, che la notte non gli riusciva pigliar sonno). Questo è il mio testamento, il quale scrissi, lessi e sottoscrissi tutto di mio pugno, senza l'opera di persona alcuna, in fede di che vi appongo il mio nome. (In calce al documento sottoscrisse e siglò ogni pagina onde scongiurare ogni manomissione).
Il documento olografo fu imbustato, senza che la busta fosse sigillata. L'addetto al protocollo lo avrebbe preso in consegna quel pomeriggio stesso, acquisendolo agli atti secondo l'uso. Un'ordinanza da poco promulgata imponeva al testatore di affidarlo a un notaio o a un addetto al protocollo: «Il presente testamento dovrà, da chi lo scrive, essere rimesso nelle mani del notaio o dell'addetto al protocollo, il quale, ricevutolo, accerterà la sincera volontà del testatore, e ne assumerà la custodia e la fede pubblica, a guarentigia che non abbia, in appresso, a patire alterazione, manomissione o sostituzione veruna». Così recitava l'ordinanza.
Il vegliardo, sopraffatto da quel sonno che nella tarda età si piglia le sue licenze senza chieder venia, s'era appisolato sul seggiolone. Chi fosse, in quel frattempo, entrato nello studiolo, e con qual arte si fosse tolto di là il documento, non si è mai potuto sapere con certezza: solo si sa ch'entrò, e che n'uscì recando seco quelle carte, come chi porti via cosa sua. Venuta la sera, Giovanni non comparve alla mensa; né per questo la moglie si diede pensiero, tenendo per fermo ch'egli giacesse a letto, colto da quel tal malore che, di quando in quando, era solito visitarlo. La serva, dal canto suo, non se ne mostrò punto sorpresa: ché già, secondo il costume, avea posate sul comodino le pastiglie, quelle ch'ella era usa a chiamar tra sé e sé «le pasticche della sera».
La notte fu funestata da temporali, da bagliori subitanei che mettevano a giorno le tenebre, dal rovescio fragoroso e dal turbine che nulla pareva poter raffrenare. Qualcuno, nel cuore di quelle tenebre, entrò di nuovo nello studiolo, e vi chiuse in una busta, sigillandola, una nuova scrittura. L'uomo, abbandonato sulla poltrona in un atteggiamento che nulla aveva di composto, non dava più segno di vita: le mani, spiegate sui braccioli, con quel loro colore che già tradiva la morte, facevano uno strano contrasto con l'ebano del seggio.
La mattina prestissimo, come di consueto, la domestica che si chiamava Ancilla servì la colazione in camera, ma il letto non era affatto disfatto. Il cadavere fu trovato per caso cadente sulla sedia, con le mani anchilosate e il volto terreo e un pomfo violaceo sul braccio destro, dal giardiniere appena assunto. Aveva l'età di Alberto o forse qualche anno in più. Ma nessuno avrebbe mai presunto che il figlio sarebbe tornato, considerato che era dato, se non per morto, almeno per disperso.
Si mandò per il medico, che doveva accertare le ragioni del decesso improvviso quanto inaspettato, il quale scrisse: "Chiamato al capezzale di Giovanni fu Giuseppe, d'anni ottantaquattro, ho riscontrato cadavere in piena rigidità (omissis). Unico segno degno di nota un pomfo al braccio destro, di natura incerta. Né la dottrina né gli strumenti di cui dispongo consentono di accertarne l'origine. Attesa l'età del defunto e il noto malore cardiaco, che già altre volte lo colse, giudico la morte doversi ascrivere a cause naturali." Non disse nulla, ma pensò che un ragno violino avesse morso lo sventurato: quel segno è, come dire, il sigillo del Loxosceles rufescens.
Il medico pose a verbale come quella morte, per avventura, non fosse a cagioni biologiche addebitabile, ma come sussistesse, non lieve né infondato, il sospetto che la cagione medesima ad infortunio, ad omicidio, ovvero a suicidio si dovesse ascrivere. Scrisse perciò al coroner, supplicandolo che avviasse immantinente le indagini per accertare, se possibile, la verità.
Il coroner, che aveva sempre sognato di investigare su un omicidio in quella contea così tranquillamente sonnolenta, dove nel peggiore dei casi si acciuffava qualche ladro di polli, peraltro di passaggio, ogni biennio, prese in mano il caso e, nonostante le investigazioni fossero state raffazzonate e condotte non secondo la procedura ma la verve intuitiva di quello che gli ronzava per la testa in quel momento, redasse un fascicolo che avrebbe di persona recapitato alla cancelleria del procuratore regio.
Questi, che aveva per le mani faccende di un certo rilievo, ma che tuttavia aveva a cuore la giustizia, non per quella cura che si dà a chi vuol parere e non essere, ma per intimo convincimento, e che considerava più dovere morale che giuridico, più precetto divino che debito di virtù, ordinò al coroner d'avviare ogni investigazione «con ogni mezzo possibile e richiesto dalle circostanze, e qualora i medesimi venissero a difettare, sarà cura ed obbligo suo il provvedervi», come scrisse nell'atto del Pubblico Ministero. Se ne lavò le mani e per di più i piedi in pendenza delle risultanze investigative, per istruire un processo su cui valesse la pena scommettere.
La causa fu chiamata e discussa in pubblico dibattimento con le due parti che si confrontarono in contraddittorio, ciascuna reputando fondata la propria ragione non già per lume di verità, ma per quella naturale disposizione dell'animo a stimar giusto ciò che torna a proprio vantaggio. Non seguiremo lo svolgimento del dibattimento, né le argomentazioni addotte dall'accusa né quelle prodotte dalla difesa.
Stralceremo alcune parti della sentenza, che giace ancora tra i corridoi dell'Archivio Generale, una tra mille e mille, sigillata da quel pulviscolo che si deposita anche se i varchi di luce sono sempre sigillati.
Il Tribunale Criminale, in seguito a regolare dibattimento, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa dal Regio Procuratore contro Maria Pia vedova (omissis), nata (omissis) imputata del reato di soppressione o falsificazione del testamento in danno del defunto Giovanni fu Giuseppe, e, in subordine, del reato di omicidio nella persona del medesimo, ovvero in quella del di lui figliolo Alberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, le difese dell'imputata, e le deposizioni de' testimoni escussi nel pubblico dibattimento:
Sui fatti. Che il coroner, richiesto d'inchiesta dal medico curante raccolse indizi non lievi ma tra loro discordanti (omissis).
Sul diritto. Che, a' termini dell'articolo (omissis) del Codice penale, non è dato pronunziar condanna se non quando la prova del commesso reato riesca piena, univoca e concludente, conciossiaché actore non probante reus absolvitur; che il solo indizio, quantunque grave, e quantunque l'interesse della imputata nella successione paresse a taluno indizio non lieve di reità, non vale, secondo i principii da questo Tribunale con costanza ritenuti, a supplire il difetto di prova certa, non potendosi ammettere che praesumptio praesumptioni non parificatur; che nel dubbio la legge vuole giudicarsi in favor della rea, giusta quel canone già da' giureconsulti consacrato, in dubio pro reo, in dubio mitius; che l'istruttoria, per la contraddittorietà delle risultanze e la scarsezza de' mezzi tecnici di che si disponeva, non seppe recare quel lume di certezza che solo può fondare condanna, sicché a questo Collegio altro non resta, quod attinet ad rem, se non dichiarare non liquet.
Per tali motivi.
Il Tribunale, visti gli articoli (omissis) del Codice di procedura penale, dichiara non essere a pieno provato il reato ascritto alla imputata Maria Pia, e per l'effetto la assolve, actore deficiente, rimanendo salva ogni ragione che i legittimi eredi credessero far valere in sede civile per la successione caduta in eredità, quantum ad bona hereditaria.
Così pronunziato in pubblica udienza, questo dì (omissis) del mese di (omissis), dell'anno (omissis).
Il Presidente — Il Cancelliere
Actore deficiente testo di Paulus